STATUTO

ART.1 – COSTITUZIONE

E’ costituita una Associazione Professionale con la denominazione di SCUOLA DI FORMAZIONE E RICERCA IN MEDICINA DI FAMIGLIA di seguito denominata Scuola.

ART.2 – DEFINIZIONE E DURATA

L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2100, salvo chiusura anticipata nei modi stabiliti dall’art 25

ART.3 – FINALITÀ E SCOPI

Allo scopo di soddisfare le indicazioni contenute nello statuto della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale all’art. 2 del Titolo I : Principi.
La Scuola, nell’ambito degli scopi istituzionali della FIMMG( Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), si propone di svolgere attività di formazione, studio, ricerca, promozione e comunicazione in campo biomedico in Italia ed all’estero.
La Scuola può programmare e realizzare qualsiasi attività ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale e in particolare:

  1. promuovere, tutelare e certificare la qualità della Formazione in Medicina Generale;
  2. pianificare, organizzare e portare a compimento progetti di formazione con particolare riferimento nel campo della formazione continua in sanità;
  3. coordinare l’attività degli Animatori di Formazione associati, fornendo loro ogni tipo di supporto necessario;
  4. sostenere e coordinare l’attività di tutori e tirocinanti nell’ambito della formazione specifica in Medicina Generale;
  5. svolgere attività di studio, ricerca, aggiornamento e controllo di qualità su mandato delle organizzazioni sindacali/culturali di categoria cui fa riferimento, nei confronti dei propri associati
  6. organizzare congressi, convegni, meetings, seminari, giornate di studio, conferenze;
  7. promuovere accordi in ambito locale con le industrie, finalizzati all’aggiornamento tecnico- scientifico e all’attività di ricerca;
  8. coordinare le proprie attività, con Enti, Associazioni, Organismi e Società aventi scopi similari od affini;
  9. diffondere, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, contenuti scientifici, di formazione e di ricerca;
  10. realizzare studi, ricerche, atti scientifici, e curarne la pubblicazione attraverso libri, monografie, riviste, manuali, video-tape, diapositive ed altri supporti didattici, sia direttamente sia avvalendosi di prestazioni di terzi;
  11. curare la promozione, la gestione e l’organizzazione di ricerche, quali ricerche cooperative multicentriche, sperimentazioni cliniche ed epidemiologiche, registri e banche dati, anche in collaborazione con esperti, ricercatori e/o centri biomedici pubblici e privati;
  12. promuovere la realizzazione di prodotti informatici e di servizi telematici per la Medicina Generale;
  13. studiare e sperimentare nuove metodologie didattiche, formative e di ricerca;
  14. erogare fondi, borse di studio e premi per attività di ricerca ed attività inerenti le finalità della Scuola;

La Scuola può realizzare i fini sopraindicati sia operando direttamente, sia in regime di convenzione con Associazioni od Enti che perseguano fini istituzionali analoghi, sia avvalendosi delle prestazioni di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi. 

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Scuola potrà partecipare ad altre associazioni, imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l’oggetto sociale e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta le operazioni necessarie a reperire i finanziamenti per lo svolgimento delle attività societarie stesse. 

Sono escluse dalle finalità della Scuola le funzioni di rappresentanza Sindacale o Perofessionale di categoria o qualsiasi altra attività non inerente all’oggetto sociale.

ART. 4 – SEDE

La Scuola ha sede in Milano in Via Teodosio 33. Ogni eventuale cambio di sede, è deliberato dal Consiglio Direttivo all’unanimità. Lo stesso ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie.

ART. 5 – IL PATRIMONIO / ENTRATE

Il patrimonio è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, pervengano all’Associazione;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite :

  • dalle quote sociali;
  • dai contributi versati dai partecipanti ai corsi, seminari e convegni organizzati dall’Associazione;
  • dai contributi versati da Enti o Imprese Pubbliche o Private operanti nel settore sanitario che intendano concorrere alla realizzazione delle finalità sociali;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare e finanziare le attività previste dallo statuto.

ART. 6 – I SOCI

I Soci della Scuola sono suddivisi in :

  • Soci Fondatori
  • Soci Ordinari
  • Soci Onorari
  • Soci di Diritto
  • Soci Sostenitori

SOCI FONDATORI: Sono Soci Fondatori i promotori e firmatari dell’Atto Costitutivo dell’Associazione. Sono iscritti di diritto e sono elettori ed eleggibili a tutte le cariche o gli incarichi dell’Associazione 

SOCI ORDINARI: Sono Soci Ordinari i Medici in possesso dell’attestato di Animatori di Formazione, i Medici iscritti alla FIMMG con esperienza nel campo della formazione e ricerca in Medicina Generale, aventi i requisiti previsti dal Regolamento ed ammessi , con delibera insindacabile dal Consiglio Direttivo, su domanda presentata dagli stessi. Il Consiglio Direttivo potrà, in casi particolari, ammettere soci ordinari in deroga ai requisiti previsti dal Regolamento dandone motivazione. 

SOCI ONORARI: Sono Soci Onorari, ammessi da Consiglio Direttivo, con votazione unanime dei presenti, le persone fisiche dotate di determinati requisiti professionali e morali, con qualsiai titolo o professione., che condividano gli scopi della Scuola, e che possano e vogliano mettere a disposizione le loro conoscenze, la loro esperienza e la loro capacità per il raggiungimento degli scopi sociali. Sono esentati dal pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto. Possono ricevere incarichi dal Consiglio Direttivo, ma non ricoprire cariche sociali.

SOCI DI DIRITTO: Sono iscritti come soci, dietro semplice richiesta scritta e per la sola durata dei loro incarichi:

  • Il Segretario Regionale FIMMG
  • Il Segretario Provinciale FIMMG
  • I Presidenti delle Cooperative della Lombardia aderenti al Co.S.

Sono esentati dal pagamento della quota associativa salvo che non siano anche Soci Fondatori o Soci Ordinari. 
Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire incarichi salvo che non siano anche Soci Fondatori o Soci Ordinari. 
Possono essere esclusi dalla scuola solo su decisione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 

SOCI SOSTENITORI 
Sono Soci Sostenitori persone, enti, associazioni, imprese, pubblici o privati, che , oltre al pagamento della quota sociale annuale, concorrano significativamente al perseguimento degli scopi dell’associazione, con particolari elargizioni, donazioni od altro.

ART.7 – DOVERI-DIRITTI-AMMISSIONE-ESCLUSIONE DEI SOCI

Doveri: Tutti i soci indistintamente sono tenuti ad un comportamento eticamente corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri Soci, che nei riguardi di terzi; all’osservanza e al rispetto dello Statuto associativo, delle deliberazioni, dei regolamenti interni e quant’altro sia emanato o deciso dal Consiglio Direttivo, al pagamento delle quote sociali, ove dovute. 

Diritti: Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali della Scuola e a partecipare a tutte le attività della stessa. I Soci senza diritto di voto possono presenziare all’Assemblea ed intervenire con suggerimenti o proposte. 

Ammissione: Tutti i soci ordinari sono ammessi a giudizio insindacabile del consiglio direttivo, con votazione unanime dei presenti. Il Consiglio valuterà la regolarità dei requisiti. 

Esclusione: Si perde la qualifica di socio:

  • per dimissioni personali comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • per decadenza dei requisiti di ammissione e permanenza, quale socio, previsti dal Regolamento;
  • per espulsione deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Il recesso dalla condizione di Socio, indipendentemente dalle cause che lo hanno determinato, comporta la decadenza da qualunque incarico conferitogli dall’associazione in organismi interni od esterni.

ART. 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari della Scuola sono :

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
  • il Segretario Organizzativo
  • (il Tesoriere)
  • il Collegio dei Probiviri
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita dai Soci che hanno diritto di intervenire alla stessa. E’ l’organo sovrano e deliberativo della Scuola. E’ composta da tutti i soci, fondatori e ordinari, con diritto di voto, e dai soci di diritto e onorari, senza diritto di voto. E’ convocata dal Presidente in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno sociale ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia motivata richiesta al Presidente, per iscritto, un terzo dei Soci. L’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza. 
L’assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi degli associati. 
In seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci presenti. 
Per modificare il presente statuto è necessaria la presenza in assemblea di almeno i due terzi degli associati che dovranno deliberare con una maggioranza dei due terzi dei presenti. 
Le deliberazioni dell’assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ciascun socio partecipante ha diritto ad un voto; è ammessa la delega sino ad un massimo di due deleghe per socio. 
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

Sono compiti dell’assemblea:

  • eleggere nei limiti previsti dagli articoli successivi del presente statuto i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
  • deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo;
  • deliberare sugli indirizzi e le direttive generali della Scuola;
  • approvare l’ammontare delle quote annuali di iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è presieduta dal Presidente della Scuola; in caso di sua assenza dal VicePresidente.

ART 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, dei quali tre sono nominati dal Consiglio Direttivo uscente e quattro sono eletti dall’Assemblea. 
Ogni Consigliere dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente un numero adeguato di volte l’anno; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Affinchè le adunanze consiliari siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente. 
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Organizzativo. 
Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il Direttore Scientifico ed il Direttore di Verifica di Qualità e, qualora lo ritenga opportuno, dei responsabili di aree , quali la ricerca, l’informatica, l’editoria etc. Questi ultimi incarichi vengono attribuiti anche a Soci non necessariamente facenti parte del Consiglio Direttivo.

ART.12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • la gestione dell’attività della Scuola nell’espletamento dei compiti istituzionali;
  • l’organizzazione, il coordinamento ed il controllo dell’attività degli Animatori di Formazione della Scuola;
  • la costituzione di gruppi di lavoro e di ricerca per la realizzazione di particolari attività;
  • la programmazione economica ed organizzativa di progetti finalizzati;
  • la nomina di rappresentanti della Scuola presso Enti, Istituzioni, Commissioni etc.;
  • l’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione economico-finanziaria con tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • l’ammissione di nuovi soci;
  • la definizione e le modifiche del Regolamento;
  • la definizione dei rimborsi spese e dei compensi dei membri del Consiglio Direttivo e la definizione dei compensi correlati ai vari incarichi;
  • la proposta dell’ammontare della quota associativa annuale.

 ART. 13 – COMPENSI AI SOCI

Ai membri del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico e un compenso per la carica ricoperta e l’attività svolta. Ad ogni socio che per incarico del Consiglio Direttivo, svolga attività utili per il raggiungimento degli scopi societari, spetta un compenso da stabilire volta per volta.

ART. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente della Scuola è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, delegata, in sua assenza, al Vicepresidente. 
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio e ne cura l’esecuzione dei deliberati ; vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi e controlla che gli atti dell’associazione siano compiuti a norma di statuto.

ART. 15 – IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il Segretario della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Segretario sovraintende alla gestione economico-finanziaria della Scuola secondo le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, procede alla riscossione ed ai pagamenti ed a ogni atto concernente erogazione di spesa, movimento ed impiego di fondi. In caso di assenza od impedimento subentra il Presidente o il Vicepresidente. Il Segretario predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’assemblea.

ART. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri tutti nominati dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio della Scuola e si pronuncia sui bilanci consuntivo e preventivo di ogni esercizio, presentando apposita relazione all’assemblea.

ART. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri tutti nominati dall’Assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Proboviri:

  • vigila sull’osservanza dello statuto;
  • decide sulle cause di espulsione del socio;
  • decide sulle sanzioni previste per i soci che non ottemperano alle norme dello statuto e del regolamento.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELLA SCUOLA

La Scuola viene sciolta per decisione dei soci riuniti in un’assemblea appositamente convocata con le maggioranze di cui all’art.9. 
Il patrimonio sociale residuo verrà devoluto alla Federazione Medici di Medicina Generale.

ART. 19

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.